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Enti non profit
Entra in vigore la disciplina dell'impresa sociale.
È stato pubblicato il decreto legislativo sulla disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, nella GU n. 97 del 27 aprile 2006, ed entrerà in vigore dal 12 maggio 2006. Ecco i punti salienti, come evidenziati dal Governo.
È stato emanato il decreto legislativo sulla disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, in GU n. 97 del 27 aprile 2006, in vigore dal 12 maggio 2006.
Questi, in sintesi, i punti qualificanti del decreto.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente e principalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 1, 1). Agli enti ecclesiastici e di confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, si applicano le attuali norme limitatamente allo svolgimento di determinate attività (elencate all'articolo 2), a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del nuovo decreto (art. 1, 3).
Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale;
b) assistenza sanitaria;
c) assistenza socio-sanitaria;
d) educazione, istruzione e formazione;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
f) valorizzazione del patrimonio culturale;
g) turismo sociale;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale (art. 2, 1).
L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare: a) l'oggetto sociale; b) l'assenza di scopo di lucro (art. 5, 1). Gli atti costitutivi e le loro modificazioni devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione (art. 5, 2). Gli enti ecclesiastici e di confessioni religiose (vedi articolo 1, 3) sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni (art. 5, 4).
Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci sono regolate secondo il principio di non discriminazione (art. 7, 1). Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci (art. 7, 2).
L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa (art. 10, 1), ed il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale (art. 10, 2). Per gli enti religiosi ecc., di cui all'articolo 1, comma 3, tali disposizioni si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento (art. 10, 3).
Nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ossia qualsiasi meccanismo mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa (art. 12, 1 e 2).
La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento (art. 13, 1). In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3 (art. 13, 3).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli uffici competenti, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca. Esercita altresì le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali (art. 16, 1 e 2). In caso di accertata violazione delle norme o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale (art. art. 16, 3 e 4).
www.welfare.gov.it.

Associazioni
Sono formazioni sociali di tipo volontario senza scopo di lucro.
Le associazioni si formano per contratto e perseguono uno scopo ideale di natura non economica (sportivo, culturale e ricreativo).
L'associazione può, però, esercitare attività di natura economica per realizzare lo scopo ideale.
L'applicazione delle norme civilistiche sulle imprese è esclusa purché l'attività commerciale sia esercitata dall'associazione in via non esclusiva e principale.
Le associazioni possono essere riconosciute e non riconosciute.
Associazioni riconosciute
Le associazioni riconosciute e che hanno di conseguenza acquisito personalità giuridica si iscrivono nel Registro delle persone giuridiche istituito in ogni provincia: per effetto della registrazione gli amministratori non sono patrimonialmente responsabili per le obbligazioni assunte in qualità di organi dell'ente.
La registrazione va fatta presso il registro delle persone giuridiche tenuto dalla cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia.
Associazioni non riconosciute
In tal caso i rappresentanti dell'associazione (o coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione) sono responsabili delle obbligazione assunte, fatta eccezione per quelle di fonte extracontrattuale.
Le associazioni di questo tipo hanno un fondo comune, che non può essere diviso finché dura l'associazione e che può essere aggredito da terzi creditori.
Le associazioni si possono estinguere per le cause previste dall'atto costitutivo, per la deliberazione dell'assemblea, per raggiungimento dello scopo o per mancanza di tutti gli associati.
Terminata la fase di liquidazione, l'eventuale residuo attivo è destinato a scopi di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'assemblea o le indicazioni dell'autorità pubblica.
Per quanto concerne gli organi decisionali, l'assemblea composta da tutti gli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
Cooperative sociali
Le cooperative sociali, società mutualistiche che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, istituite con la Legge 381/91, vengono suddivise in due grandi categorie:
- Cooperative sociali di tipo A: svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, che non sono finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
- Cooperative sociali di tipo B: svolgono attività di varia natura, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate (che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa)
Fondazioni
Le fondazioni sono un ente collettivo finalizzato alla destinazione di un patrimonio privato a uno scopo di pubblica utilità.
Le fondazioni bancarie sono un particolare tipo di fondazione, istituito con la legge 218/90 – meglio conosciuta come legge Amato – relativa alla trasformazione degli istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e disciplinate dal decreto legislativo 356/90.
Configurate inizialmente con il duplice compito di amministrare la partecipazione di controllo della banca partecipata e di perseguire finalità non lucrative, l’intendimento normativo è di concentrare l’attività delle fondazioni bancarie in attività non profit, provvedendo a una contestuale dismissione della partecipazione azionaria.
Organizzazioni di volontariato
Sono considerate organizzazioni di volontariato tutti quegli organismi liberalmente costituiti al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Le organizzazioni di volontariato possono avere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento del proprio fine, purché compatibile con lo scopo solidaristico.
E' previsto poi che lo statuto indichi espressamente:
- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni degli aderenti e l'esplicitazione dei criteri della loro ammissione ed esclusione;
- i diritti e gli obblighi degli aderenti medesimi;
- l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
Organizzazioni non governative
Sono organizzazioni che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le quali possono ottenere l'idoneità a condizione che:
- siano costituite come associazioni o fondazioni, associazioni non riconosciute, comitati;
- abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo;
- non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento per fini istituzionali
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