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| Tirocinio
formativo |
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Benvenuti nell'area Ispal dedicata alle opportunità di tirocinio.
L’ Ispal offre numerose opportunità di nelle diverse aree professionali dando l'opportunità di arricchire il proprio percorso formativo tramite un'esperienza reale sul campo.
I tirocini sono finalizzati alla crescita formativa dei candidati e sono alla base di selezione per eventuali collaborazioni.
Sei un nei diplomato, un neolaureato oppure uno studente universitario? Se stai cercando un'azienda dove le tue idee possono respirare aria fresca, incontrare altre idee, conoscersi, collaborare e migliorare, entra e scopri le nostre opportunità di tirocinio.
Scegli l'area di tuo interesse tra le varie opportunità che l’ Ispal ti offre.
Potrai accedere alle posizioni di tirocinio disponibili, inviare la tua candidatura e il tuo Curriculum Vitae.
Tirocinio disponibile : studenti della Facoltà di Ingegneria di Catania
posti n° 2 ore 250
settore : elettrotecnico – gestionale -telecomunicazioni – industriale

A CHI SONO RIVOLTI
• Studenti e studentesse che frequentano la scuola superiore
• Allievi ed allieve degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale
• Giovani in cerca di prima occupazione e lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità
• Studenti universitari e neolaureati
Le Aziende che hanno disponibilità ed interesse ad attivare un’esperienza di formazione ed orientamento mirato, a forte valenza professionale, a favore di persone che intendono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro possono fare richiesta di attivazione di un tirocinio formativo rivolgendosi agli Enti che, per legge, possono promuovere tali iniziative.
DURATA DEI TIROCINI
• non superiore a quattro mesi per studenti della scuola secondaria
• non superiore a sei mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di f.p.
• non superiore a sei mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità
• non superiore a dodici mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post – secondaria, nei diciotto mesi successivi al termine degli studi
• non superiore a dodici mesi nel caso di persone svantaggiate
• non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap
N.B. Nel computo dei limiti temporali previsti non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi della durata indicati.
LIMITI NUMERICI PREVISTI
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda nei limiti di seguito indicati:
1. Aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante
2. Aziende con numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente
3. Aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10%
CHI SONO I SOGGETTI PROMOTORI DEI TIROCINI
Possono promuovere tirocini formativi:
• Agenzie per l’impiego
• Centri per l’impiego
• Università ed Istituti di istruzione universitaria
• Aziende per il diritto allo studio universitario
• Provveditorati agli studi
• Istituzioni scolastiche
• Centri di formazione professionale e/o di orientamento
• Comunità terapeutiche e cooperative sociali
• Servizi di inserimento lavorativo per disabili
CHI SONO LE FIGURE DI RIFERIMENTO
• Il TUTOR individuato dal soggetto promotore come responsabile didattico-organizzativo delle attività
• Il TUTOR designato dall’azienda ospitante come responsabile dell’inserimento del tirocinante, cui fare riferimento
COME ATTIVARE UN TIROCINIO FORMATIVO
I tirocini sono realizzati in base ad una apposita convenzione stipulata tra l’Ente promotore e l’Azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento. La persona in tirocinio è assicurata contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi; i costi di tali assicurazioni sono completamente a carico dell’Ente promotore. Può essere prevista, a discrezione dell’azienda l’erogazione, di una " borsa di studio-lavoro" a favore del tirocinante. L’erogazione della "borsa di studio-lavoro" non può in alcun modo configurarsi come forma di retribuzione .
ATTENZIONE:
In nessun caso il tirocinio formativo può configurarsi come rapporto di lavoro dipendente, né può costituire vincolo per l’impresa al fine di una eventuale assunzione.
Le attività svolte nel corso del tirocinio di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore.
LA DOCUMENTAZIONE
1. LA CONVENZIONE
• firmata dai legali rappresentanti rispettivamente del soggetto promotore e dell’azienda ospitante
• trasmessa alla Regione, alla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale (Ispettorato), alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o in mancanza di queste alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio, all'INAIL e all'azienda ospitante.
• IL PROGETTO
contenente informazioni relative a
a. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio,
b. nominativo dei tutor indicati rispettivamente dal soggetto promotore e dall’azienda ospitante,
c. estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e R.C. civile,
d. durata e periodo di svolgimento del tirocinio,
e. il settore aziendale di inserimento
E' firmato dal rappresentante del soggetto promotore, dal rappresentante dell’azienda ospitante e dal tirocinante per visione e accettazione.
E' trasmesso alla Regione, alla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale (ispettorato), alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o in mancanza di queste alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio, all'INAIL e all'azienda ospitante.
• LA LETTERA DI INIZIO TIROCINIO
Contenenti le indicazioni relative a nome del tirocinante e codice fiscale, dati identificativi dell’azienda presso cui si svolge il tirocinio e durata del tirocinio stesso, è firmata dal rappresentante del soggetto promotore trasmessa parallelamente alla:
o Direzione Provinciale del Lavoro, alla Regione , all’azienda ospitante, all’INAIL, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o in mancanza di queste alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio
•4. I MODULI INAIL
Sono compilati giornalmente dal tirocinante e trasmessi al soggetto promotore in originale e trattenuti in copia dall’azienda
• LA RELAZIONE DELL’AZIENDA, DI FINE TIROCINIO
Riferita all’attività svolta durante il periodo di tirocinio, alle competenze di base, tecnico-professionali e trasversali acquisite durante l’esperienza
E' elaborata dal tutor aziendale (in genere), firmata dall’ "azienda" e trasmessa al soggetto promotore per la stesura della "dichiarazione di competenze".
LA DICHIARAZIONE DI COMPETENZE
E' rilasciata dal soggetto promotore, con valore di credito formativo e, firmata dal legale rappresentante del soggetto promotore, dal tutor aziendale e dal tirocinante è destinata al tirocinante
N.B.
"Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro" (Decreto 142/’98 art. 6)
I TIROCINI PER I CITTADINI STRANIERI
Le disposizioni previste dal Decreto 142 /’98 " sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito di programmi comunitari …, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’interno, della pubblica istruzione e il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica" (art.8).
Esiste, quindi, la possibilità anche per i cittadini provenienti da Paesi non comunitari di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi ed orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
Il Governo non ha ancora emanato il regolamento di attuazione previsto dal D.L. 142/’98, per cui si stanno utilizzando a titolo sperimentale le stesse procedure previste per i cittadini italiani, purché gli stranieri siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno in Italia per lavoro o per studio.
Diverse imprese stanno proponendo anche la realizzazione di tirocini per stranieri residenti all’estero, per i quali è necessario richiedere l’autorizzazione di nuovo ingresso.
In questo caso sono molte le difficoltà di attivazione del percorso.
Per rispondere alle esigenze delle imprese si sono predisposti specifici progetti di tirocinio, concordati e sottoscritti preliminarmente sia dal soggetto promotore, sia dalla azienda ospitante, e con questi progetti si è proceduto a richiedere le necessarie autorizzazioni per l’ingresso in Italia di cittadini stranieri interessati, per ragioni di studio. (rif. DPR 394/’99 Regolamento attuativo del T.U. 286/’98). Non siamo ancora in grado di fornire indicazioni relative all’esito dell’esperienza, tuttora in corso.
TIROCINI FORMATIVI PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Per i cittadini stranieri richiedenti asilo politico, è impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Tuttavia, in base a quanto concordato in seno al Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Ferrara, essi possono:
- essere inseriti in un'azienda in qualità di tirocinanti per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi;
- avere una borsa di studio-lavoro fino a un massimo di 600 euro mensili.
Il tirocinio permette al cittadino richiedente asilo politico di fare un'esperienza formativa, apprendere una professione, imparare meglio la lingua e facilita la sua integrazione.
I TIROCINI PER PERSONE DISABILI ED APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE
La possibilità di attivare tirocini al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili. è previsto anche dall’art.11 della Legge 12 marzo 1999 n° 68 .
Nel caso in cui il tirocinio rivolto ad un disabile sia finalizzato all’assunzione permette alle azienda ospitante, se si trova nella condizione di doverlo fare, di assolvere all’obbligo di assunzione per la durata dell’attività, previa stipulazione di specifica convenzione.
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