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| Verifiche
impianti DPR 462/01 |
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Obbligo di verifica degli impianti
Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica dell'intero impianto elettrico.

Frequenza delle verifiche di legge
La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.
Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni:
- due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio
(ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);
- cinque anni negli altri casi.
Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni.

Situazione preesistente (prima del DPR 462/01)
Fino al 23 gennaio 2002 le verifiche periodiche erano affidate alle Asl , che in carenza di personale verificavano pochi impianti.
Il datore di lavoro si limitava a denunciare l'impianto (presentando i modelli A, B e C all'Ispesl o alla Asl ), senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non effettuavano né l'omologazione, né le verifiche periodiche dell'impianto.

Situazione attuale (dopo il DPR 462/01)
In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl) da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente:
- prima: il datore di lavoro aveva soltanto l'obbligo di denunciare l'impianto (modelli A, B, C) e, in caso di mancata verifica degli impianti, non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl );
- ora: il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all'Asl). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla a un Organismo Abilitato (che dispone di sufficiente personale per effettuare le verifiche).

Impianti esistenti
Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti.
In particolare, per gli impianti già denunciati (modelli A,B,C) bisogna richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell'ultima verifica dell'Asl/Arpa).

Controlli
Di fronte ad un controllo dell'autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro deve
esibire il verbale della verifica di legge o quanto meno la lettera di richiesta della verifica periodica.

Responsabilità
Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:
- responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull'impianto, in seguito alla mancata verifica;
- sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.

Obbligo di utilizzare Organismi Abilitati
Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall'Asl .
Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici

Scelta dell'Organismo Abilitato
Il datore di lavoro è responsabile della scelta dell'Organismo Abilitato.
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